mercoledì 14 marzo 2012

Lo statuto



Art.1
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Banca del Tempo della Val Tidone”, senza fini di lucro, con sede in Trevozzo di Nibbiano, Via Salvini 11. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Obiettivi dell’Associazione
L’Associazione si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di ” dare e ricevere” che avvengono in un rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli associati”.
Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca del Tempo, sono:
  • Consentire ad ogni socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, in un clima di amichevole cooperazione;
  • La ricerca e la promozione culturale:
  • La valorizzazione delle forme di espressione artistica, culturale e di rispetto dell’ambiente.
In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
promuovere, sviluppare ed attuare iniziative di sensibilizzazione, culturali informative e formative.
Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni, l’Associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.
L’Associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla legge 383/2000 e dalla legge regionale 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 
Art. 3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
Contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere membri dell’associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione.

Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
La qualità di socio si perde:
per decesso;
per recesso;
per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata  dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6
Diritti e doveri degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a)      l’ Assemblea dei soci;
b)      il Consiglio direttivo;
c)      il Collegio dei Revisori dei conti
d)      il Presidente.
Art. 8
L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a)      approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
b)      nomina i componenti del Consiglio direttivo;
c)      delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d)      stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima o seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore tra la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione,  l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 non superiore  a 9 nominati  dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
a)      nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
b)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c)      predisporre il bilancio consuntivo;
d)      deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e)      provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12
Collegio dei Revisori dei conti
L’Assemblea nomina eventualmente, anche tra non soci, un Collegio dei revisori dei conti, composto di due membri che durano in carica 3 anni con il compito di verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Art. 13
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o , comunque, a fini di utilità sociale secondo le disposizioni di legge.
Art.14
Rapporti con Enti e soggetti pubblici
L’Associazione partecipa e collabora, senza fini di lucro, con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 15
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e alle norme vigenti in materia di associazionismo  e di promozione sociale.

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